L’ex non paga? Precetto inefficace se non si documentano le spese sostenute per i figli

L’ex non paga? Precetto inefficace se non si documentano le spese sostenute per i figli
31 Ottobre 2016: L’ex non paga? Precetto inefficace se non si documentano le spese sostenute per i figli 31 Ottobre 2016

Se il marito omette di corrispondere le spese di mantenimento per la figlia minore, la moglie “non può limitarsi a pretenderne il pagamento senza dettagliare i costi sostenuti, pur in presenza di accordo sulle spese all’atto della separazione”. Questo è il principio che è stato sancito dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 21241 del 20 ottobre 2016. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il fulcro della vicenda tra moglie e marito era il mantenimento della figlia minore. La moglie separata, infatti, a fronte del rifiuto del padre di corrisponderle le spese ordinarie e straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia, procedeva a notificargli un atto di precetto per oltre 62.000,00 euro, unitamente al titolo esecutivo “costituto dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale”. Per i Giudici del Tribunale di Imperia, però, “il precetto è inefficace in quanto la madre non ha allegato alcuna documentazione di spesa all’atto di precetto”. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione. Infatti, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la madre della ragazza “ ha ingiunto al marito il pagamento di circa 62.000,00 euro, senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali… e …. solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione ha ritenuto di precisare quanta parte del credito fosse richiesta per le spese ordinarie, quanta per le spese straordinarie, e quali fossero i titoli di spesa”. Per la Cassazione, in definitiva, “un atto di precetto così formato mai potrebbe produrre effetti” e ciò anche “in quanto il provvedimento con cui, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce sì idoneo titolo esecutivo, ma solo a condizione che il genitore creditore alleghi e documenti l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità”, operazione quest’ultima che per gli ermellini va compiuta già nell’atto di precetto e non nella successiva fase dell’opposizione. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha quindi ribadito il principio per cui il debitore deve essere messo in condizioni di poter ‘sin da subito’ verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto e delle quali gli viene intimato il pagamento.

Altre notizie